Permettere la corretta conoscenza di Hilterapia® comprendendone gli utilizzi e i benefici terapeutici: queste le finalità dei seminari organizzati da ASAlaser in collaborazione con il partner taiwanese Gaia Genomics a Taichung (13 Gennaio presso la Taichung Rehabilitation Association) e a Taipei (14 Gennaio spazi del partner locale). Realizzati in collaborazione con associazioni del settore e destinati a medici e professionisti della riabilitazione e della fisioterapia, gli incontri non solo hanno fornito una panoramica tecnico-scientifica della terapia permettendo di comprenderne le specificità rispetto ad altre presenti sul mercato, ma hanno anche permesso di verificarne l’aspetto pratico grazie alla casistica riportata da professionisti del luogo. “A Taipei – spiega Giacomo Granozio, Area Manager ASAlaser – abbiamo potuto contare sul contributo di un fisioterapista del National Cheng Kung University Hospital con cui il nostro Dipartimento Clinico sta svolgendo alcune ricerche "on site". Il suo intervento si è articolato in due momenti che hanno permesso ai presenti di comprendere concretamente utilizzi ed efficacia di Hilterapia®: oltre a condividere la sua esperienza clinica personale e a riportare i primi risultati della ricerca che si sta svolgendo, il fisioterapista ha infatti mostrato anche dei casi recenti trattati con successo stimolando poi la discussione e il confronto. L’approccio tecnico/scientifico unitamente alla pratica sul campo si dimostrano vincenti sia per la corretta veicolazione della terapia, sia per l’instaurazione di relazioni basate sulla fiducia”.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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