In ottica di sviluppo aziendale e con l’obbiettivo di raggiungere nuovi traguardi di vendita e di qualità nel servizio offerto, ASA inserisce nel proprio organico due nuove risorse per rafforzare l’Area Vendita e Post-Vendita.
A entrare a far parte dell’organico sono Cinzia Pacini, chiamata a ricoprire la posizione di Sales Manager EMEA per il «segmento umano» con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la rete odierna e di attivare nuovi mercati d’interesse, e Gian Matteo Siviero, in qualità di Technical Customer Service Manager. Siviero, con una solida esperienza nel settore post-vendita con focus sulla creazione e gestione dei processi, ha ora il compito di concorrere a migliorare la qualità dei servizi ASA a favore di partner e clienti di tutto il mondo.
I nuovi ingressi vanno di pari passo con una rivisitazione dell’organigramma aziendale: Roberto Terruzzi assume infatti l’incarico di Sales Manager EMEA per il «segmento veterinario» con il mantenimento della responsabilità degli attuali paesi in gestione, cui se ne aggiungeranno diversi da gennaio 2024, quando si occuperà anche del coordinamento delle attività degli attuali Area Manager. Non da ultimo, Terruzzi si dedicherà anche all’apertura di nuovi mercati per il comparto Vet, mentre, per la divisione umana, continuerà a seguire alcuni Paesi che lo hanno come referente. Cambio di destinazione, infine, per Alberto Fera che, a partire dal nuovo anno, assumerà il ruolo di Area Manager USA/CA per entrambi i segmenti aziendali.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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