Innovazione: è questo uno dei pilastri della filosofia e della strategia di ASAlaser consapevole della necessità di investire in tecnologia per continuare ad avere un ruolo competitivo nel mercato globale. Vanno in questa direzione gli upgrades che parlano la lingua della APP. Con l’obiettivo di garantire il miglior servizio ai propri interlocutori e di fornire la massima completezza, ASAlaser rende fruibile l’applicazione, attualmente disponibile per iPad, anche per Android nelle versioni italiano, inglese e russo. «Abbiamo anche proceduto ad un ulteriore upgrade – specifica Roberto Marchesini, Managing Director ASAlaser - aggiornando la App per iPad con nuove immagini e nuove lingue, russo in primis. Una personalizzazione che esprime la nostra considerazione per quei mercati nei quali siamo già presenti e nei quali contiamo di implementare ulteriormente la nostra operatività». Strumenti di ultima generazione come la APP, ma anche i video in 3D o le pubblicazioni scientifiche curate da ASAlaser, oltre ad essere interpreti dell’attenzione che l’azienda riserva da sempre al Cliente, rientrano nel kit utilizzato dallo staff di trainer in occasione dei corsi di formazione in Italia come all’estero. «Si tratta di valori aggiunti del nostro approccio formativo - conclude Marchesini - pensati per rendere ancora più intuitivo e di semplice comprensione l’utilizzo delle nostre apparecchiature».
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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