«Il programma dei corsi avanzati Hilterapia® è una certezza per le tematiche trattate, le modalità di svolgimento e i risultati raccolti sul campo: 5 anni di attività on stage ci hanno infatti permesso di definire con chiarezza quali sono i punti di interesse per i partecipanti, quali i temi da approfondire e le aspettative di chi si iscrive ai corsi. Il successo raccolto anche da questa giornata di training torinese è un'ulteriore conferma che la strategia formativa elaborata sia ottimale». Ha commentato così il Dr. Massimiliano Sicheri il corso avanzato Hilterapia® svoltosi all’Art Hotel Olympic di Torino il 5 Ottobre. «Con il supporto di Mediline, partner di ASAlaser per il Piemonte – ha specificato Alberto Zaghetto, formazione ASAlaser – abbiamo organizzato un corso di formazione che ha raccolto molti consensi da parte dei fisioterapisti che vi hanno preso parte. Ad attirare il loro interesse soprattutto il nuovo software Touch 1.0 e le indicazioni per poterlo utilizzare al massimo delle sue potenzialità. La possibilità di testare le capacità della nostra terapia direttamente in sede di corso ha rappresentato inoltre un valore aggiunto non secondario». Guidati dallo staff ASAlaser gli iscritti al training hanno infatti potuto direttamente verificare l’efficacia dell’impulso Hilt® e avere indicazioni specifiche circa i protocolli da applicare nel trattamento di patologie particolarmente diffuse. «La sezione pratica – conclude Sicheri – ha il merito di far cogliere concretamente le differenze tra le altre tipologie di laser e Hilterapia®, sottolineandone le implicazioni positive della sua azione in profondità. Un nuovo strike per la terapia di ASAlaser che a Torino guadagna nuovi consensi».
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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